5x1000
Associazione Risveglio

Sportello sociale

Per orientarsi tra soluzioni, moduli e possibilità

L'Associazione Risveglio Onlus, consapevole delle difficoltà dell’iter burocratico che si presenta davanti ai famigliari di Persone colpite da GCA, offre un servizio di “sportello di orientamento al cittadino e segretariato sociale”.

Attraverso la presenza di un’assistente sociale, gli utenti potranno fruire di un servizio di ascolto e supporto psico-sociale, informazioni circa i servizi alla persona di natura sanitaria e sociale, sia pubblici che privati, presenti sul territorio, nonché di un orientamento sulle procedure burocratiche necessarie. In qualsivoglia circostanza ove sia presente una alterazione dello stato di coscienza, la persona diviene titolare di alcuni diritti specifici oltre, chiaramente, a quelli civili ed inalienabili di cui resta possessore.

Tali diritti offrono la possibilità di fruire di alcuni servizi e prestazioni, appositamente e gratuitamente erogati dagli enti preposti. Vi sono, pertanto, fondamentali procedure da attivare nei tempi più brevi possibili per consentire il miglior soddisfacimento di quelle che sono le esigenze socio-assistenziali della persona con alterazione dello stato di coscienza, nonché la sua rappresentanza e tutela.

le procedure, nel dettaglio

Amministratore
di sostegno
Invalidità
civile
Indennità di
accompagnamento
Stato di
handicap
Trasferimento
Domiciliazione
Esenzione
ticket
Agevolazioni
fiscali
Nomina dell'amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è una figura istituita con legge n° 6 del 9 gennaio 2004 per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, alla cura della propria persona e del proprio patrimonio. Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso alla Cancelleria della Sezione Tutele presso il Tribunale Ordinario del luogo di residenza della persona.

Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
  • dal coniuge
  • dalla persona stabilmente convivente
  • dai parenti entro il quarto grado
  • dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore
  • dal pubblico ministero

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

  • delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
  • della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
  • dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
  • dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
  • della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L’amministratore di sostegno viene quindi nominato dal giudice tutelare tra:

  • il coniuge che non sia separato legalmente
  • la persona stabilmente convivente
  • il padre, la madre
  • il figlio
  • il fratello o la sorella
  • il parente entro il quarto grado
  • persona designata con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata

L’amministratore di sostegno può essere nominato “d’ufficio” (trattasi di persona estranea alla famiglia del beneficiario e non di sua conoscenza) ove siano presenti difficoltà e/o conflittualità in seno alla famiglia. La nomina di amministratore di sostegno può essere revocata su ricorso delle parti interessate, qualora lo stesso sia inadempiente o non sussistano più le motivazioni per le quali ne era stata effettuata la nomina.

Riconoscimento dell'invalidità civile

L’invalidità si può definire come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. Per la legge italiana, si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per arresto congenito o precoce dello sviluppo dell’intelligenza o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

L’invalidità si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro e viene espressa in percentuale (ad esempio “invalido civile al 50%”). Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap, e disabilità devono essere presentate all’INPS, unicamente tramite internet e procedendo nel seguente modo:

  1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante. Una volta completata l’acquisizione online del certificato, il medico deve consegnare al richiedente:
    • l’attestato di trasmissione, che riporta in numero di certificato e che deve essere conservato dal richiedente per l’abbinamento della certificazione medica alla successiva domanda
    • la copia originale firmata del certificato, che ha una validità massima di 30 giorni dal rilascio ai fini dell’abbinamento alla domanda
    • l’eventuale certificato di intrasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare
  2. presentare all’INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria, la domanda di riconoscimento dei benefici
  3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata, muniti di un valido documento di identità, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente. Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia. In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive, queste saranno considerate come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.
  4. Il verbale elettronico che esprime il giudizio di accoglimento o di rifiuto della Commissione sarà validato dall’INPS, che provvederà ad inviarlo al domicilio dell’interessato
  5. Se dal riconoscimento conseguirà un beneficio economico, l’interessato verrà invitato a completare online su Internet o tramite il Patronato la domanda con i dati necessari per l’accertamento dei requisiti socio economici.
Il tempo massimo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'erogazione delle previdenze conseguenti al suo accoglimento è di 120 giorni. Contro i verbali emessi dalle Commissioni mediche è possibile presentare ricorso entro 180 giorni dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l’assistenza di un legale e comunque avvalendosi, preferibilmente, del supporto di un patronato. Se il ricorso viene accettato, con conseguente riconoscimento delle provvidenze economiche, sarà necessario consegnare una copia autentica della sentenza alla prefettura. Saranno riconosciuti anche gli arretrati, a partire dalla data di presentazione della domanda.

Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento

L’indennità, o assegno, di accompagnamento è un sostegno economico a totale carico dello Stato corrisposto dall’Inps per le persone dichiarate totalmente invalide ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dall’età, dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogata a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia e ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo. L’importo viene aggiornato ogni anno con apposito decreto del Ministero dell’Interno.

Per farne richiesta bisogna seguire la procedura del riconoscimento dell’invalidità civile, e, successivamente, se il giudizio finale è definito come “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” si viene invitati ad inserire online una serie di dati richiesti per completare il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile. ll procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.

Riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della legge n° 104/92

Il riconoscimento dello stato di handicap, ai sensi della legge 104/1992, dà diritto ad una serie di benefici sia per la persona con disabilità che per i suoi famigliari. La procedura per ottenerne il riconoscimento è la medesima che viene effettuata per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento e, in genere, viene effettuata contestualmente alle suddette.

Tale beneficio permette la fruizione di diritti relativi ai seguenti aspetti:

  • prevenzione, cura e riabilitazione
  • erogazione ausili da parte dei servizi sanitari preposti
  • aiuto per la cura personale
  • soggiorni per cure all’estero
  • diritti relativi all’educazione e all’istruzione ed integrazione scolastica
  • formazione professionale
  • integrazione lavorativa e collocamento obbligatorio
  • precedenza nell’assegnazione della sede di lavoro, permessi retribuiti, congedi
  • eliminazione e superamento di barriere architettoniche
  • mobilità e trasporto, sia collettivo che individuale
  • riserva di alloggi
  • agevolazioni fiscali

Procedura di trasferimento

Una volta superata la fase acuta dell’evento, la persona che è stata colpita da una GCA e che, durante la suddetta fase, si trova in genere presso struttura sanitaria atta alla rianimazione e/o alla terapia intensiva, deve essere inserita presso un’adeguata struttura di neuroriabilitazione, nei tempi più brevi possibili e fermo restando la stabilità dello stato generale, ivi compresa la respirazione autonoma.

La procedura di trasferimento va avviata quanto prima, essendo che trovare un posto di riabilitazione specifica non è immediato e a volte occorre attendere settimane, se non mesi, prima che si possa accedervi e che il trasferimento non è scontato bensì subordinato all’accettazione della struttura stessa. È da tener presente, però, che trovare un posto di riabilitazione specifica non è immediato e a volte occorre attendere settimane, se non mesi, prima che si possa accedervi e che il trasferimento non è scontato bensì subordinato all’accettazione della struttura stessa. Per soddisfare tale scopo, converrebbe quindi procurarsi in anticipo le schede specifiche che molti centri forniscono e sollecitare i medici responsabili affinché vengano fatte molteplici richieste molto prima della dimissione stessa.

A questo punto, dopo aver individuato le strutture sanitarie presenti sul territorio (v.pagina riferimenti utili) più adatte, in accordo e collaborazione tra la famiglia e l’ospedale dove la persona è al momento ricoverata, va inoltrata da parte dello stesso presidio ospedaliero la domanda di ricovero, corredata di tutta la documentazione clinica necessaria.

Procedura di dimissione/domiciliazione

Al termine del ciclo di neuroriabilitazione subentra quella che viene comunemente definita “fase degli esiti”, di fondamentale importanza per l’individuazione del futuro assetto relativo alle cure ed all’assistenza della persona. In particolare viene definita, in questa fase, la possibilità della persona con esiti di GCA di far rientro presso il proprio domicilio o di essere inserita all’interno di una struttura assistenziale protetta, che sia di natura sanitaria o meno a seconda delle sue condizioni cliniche, socio-familiari, economiche. Di norma, quando la necessità di assistenza sanitaria è ridotta ed è preponderante quella di assistenza alla persona, la competenza di gestione di queste persone passa dal sanitario al socio-sanitario. È fondamentale stabilire che queste persone non sono più da considerarsi “malati” o “pazienti”, ma “persone con gravissima disabilità”.

Programmare la domiciliazione di una persona in grave stato di disabilità è uno dei momenti più delicati e per renderlo più soddisfacente possibile va organizzato anticipatamente in modo dettagliato per quanto riguarda le esigenze della persona stessa. Bisogna prevedere infatti l’attivazione preventiva di tutti i servizi territoriali atti alla erogazione di assistenza domiciliare, sia di natura sanitaria che sociale, ancor prima che la persona venga dimessa.

  1. Punto di partenza è far compilare dai medici una relazione dettagliata, con previsione della data di dimissione, che comprenda le pendenze cliniche, le necessità assistenziali, i presidi indispensabili per la gestione e il progetto delle cure di mantenimento.
  2. La famiglia poi si dovrà recare presso il servizio di assistenza protesica della ASL di residenza del beneficiario, per la richiesta dell’erogazione di ausili e presidi di base e di consumo, ed al CAD (Centro Assistenza Domiciliare) per l’attivazione dell’assistenza domiciliare, nonché al medico di famiglia che deve prepararsi all’accoglienza dell’assistito.
  3. Successivamente, una volta che la persona raggiunge il proprio domicilio, la UVM (unità valutativa medica) del CAD si recherà presso l’abitazione per valutarne i bisogni e redigere, in accordo con la famiglia, il PAI (Piano di Assistenza Individuale).

Qualora, però, le condizioni cliniche, sociali, economiche, famigliari o abitative della persona non ne permettano il rientro presso il proprio domicilio, sarà opportuno optare per l’inserimento in una struttura protetta di Lungodegenza o RSA (residenze sanitarie assistenziali). Sul territorio italiano, purtroppo, pochissime di queste strutture risultano essere effettivamente idonee per l’assistenza di una persona con esiti di GCA e, in particolare, di una persona in Stato di Minima Responsività, quindi sarebbe meglio fare anche richiesta presso i cosiddetti reparti “R1” – alta intensità assistenziale, che meglio si prestano soprattutto per l’assistenza di persone portatrici, ad esempio, di cannula tracheostomica o di PEG (gastrostomia endoscopica percutanea).

La procedura per l’inserimento di una persona con esiti di GCA in struttura protetta prevede, innanzitutto, l’inoltro della domanda di valutazione al competente centro CAD della ASL di residenza del beneficiario, che aprirà la procedura per la visita della apposita UVM a letto del paziente, presso la struttura ospedaliera ove è ricoverato, e che in seguito decreterà il livello assistenziale ad egli necessario.

Richiesta di esenzione dal ticket

Nella maggior parte dei casi, il codice di esenzione attribuito ad una persona con ridotta o totale alterazione dello stato di coscienza è relativo all'invalidità civile che, a seconda della gravità (percentuale), dà diritto all’esenzione per il costo di alcuni farmaci, servizi e/o prestazioni sanitarie.

Per ottenere questo beneficio è indispensabile recarsi presso il preposto servizio della propria ASL di residenza muniti di:

  • documento di identità del beneficiario e di chi presenta la domanda
  • certificato medico attestante la patologia
  • verbale invalidità civile/riconoscimento handicap
  • decreto di nomina di tutore/curatore/amministratore di sostegno/altro da parte del Giudice Tutelare del Tribunale del luogo di residenza del beneficiario
  • tessera sanitaria.

Agevolazioni Fiscali - aggiornate a marzo 2013

FIGLI A CARICO

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:

  • se ha un’età inferiore a tre anni 1.120 euro (1.620 euro dal 1° gennaio 2013)
  • per gli altri figli 1.020 euro (1.350 euro dal 1° gennaio 2013)
  • con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

VEICOLI

  • detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
  • Iva agevolata al 4% sull’acquisto
  • esenzione dal bollo auto
  • esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

  • detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
  • Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
  • detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti
  • detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

  • detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

SPESE SANITARIE

  • deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

ASSISTENZA PERSONALE

  • deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
  • detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro
Cos'è una GCA
Come affrontare una GCA
Parole chiave
Sportello sociale
Casa Iride
Centro Adelphi
Ultime notizie da Facebook